Statuto Associazione LIVE OUTDOOR
Art. 1
- Denominazione, sede e durata
E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata Live Outdoor.
L'Associazione ha attualmente sede in Via della Pineta Sacchetti, 199 - 00168 Roma. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica dello statuto. Con decisione del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire e sopprimere uffici e rappresentanze anche altrove. L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 - Natura e scopi
L'Associazione Live Outdoor è un'istituzione autonoma, non ha scopo di lucro, ma è costituita allo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione delle attività turistiche, ricettive, ricreative, culturali, enogastronomiche e sportive e dei servizi ad esse collegati.
L'Associazione si prefigge di perseguire, nel rispetto delle normative vigenti, i seguenti scopi:
- Gestire il marchio associativo "Live Outdoor" del quale è proprietaria;
- Diffondere la cultura dell'outdoor, della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente naturale mediante la produzione, distribuzione e commercializzazione di materiale editoriale, pubblicitario e promozionale di vario genere, anche in formato elettronico, la realizzazione di siti internet e l'utilizzo di social network ;
- Organizzare e svolgere qualunque attività outdoor rivolta ai propri associati e non, a scuole ed istituti di ogni ordine e grado, che secondo il Consiglio Direttivo sia in linea con gli scopi sociali. A titolo puramente esplicativo: escursionismo, bicicletta, corsa, speleologia, rafting, canoa, alpinismo, nordic walking, equitazione, orienteering, tiro con l'arco;
- Realizzare applicazioni digitali per diffondere la pratica delle attività all'aria aperta, la conoscenza del territorio e delle realtà locali;
- Favorire lo sviluppo turistico attraverso il coinvolgimento e la collaborazione nei propri progetti con Enti locali, attività commerciali e ricreative, altre associazioni e soggetti, sia italiani che esteri;
- Valorizzare le produzioni locali sia enogastronomiche che di artigianato;
- Sviluppare attività pubblicitarie, anche a favore di soggetti esterni ma coinvolti nei propri progetti, volte ad aumentare la visibilità;
- Gestire punti di informazione turistica e di servizi;
- Realizzare ricerche di mercato nel settore outdoor;
- Realizzare corsi di aggiornamento e formazione rivolti ai propri associati;
- Realizzare progetti per la richiesta di finanziamenti comunitari e non;
- Organizzare eventi, seminari, convegni;
- Diffondere, promuovere, e recuperare la cultura locale, le attività artigianali in ogni loro aspetto, con particolare attenzione alle arti applicate e a tutte le forme di creatività. Istituire e gestire corsi di studio e formazione ad ogni livello per le materie sopra elencate, organizzare seminari e manifestazioni su temi di particolare interesse ed attualità per università, scuole, organismi pubblici' e privati;
- Predisporre centri di ricerca e documentazione culturale in genere, a servizio degli associati e dei cittadini;
- Provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi di carattere culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
- Favorire la formazione di enti e gruppi che si propongano scopi analoghi a quelli dell'associazione;
- Realizzare campagne promozionali in favore dei propri associati per agevolare l'acquisto di beni e servizi utili allo svolgimento degli scopi associativi;
- Produrre, distribuire e commercializzare materiale con il marchio dell'Associazione e con altri marchi creati od acquisiti;
- Attivare campagne volte all'acquisizione di turismo estero;
- Gestire attività di prenotazione, accoglienza e sistemazione dei turisti in strutture proprie o di terzi, anche attraverso agenzie e tour operator;
- Gestire direttamente o indirettamente ovvero prestare consulenza ed assistenza alla gestione di attività ricettive, ricreative e sportive all'aria aperta e non, quali campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta, alberghi, B&B, appartamenti e residence, pubblici esercizi, bar e ristoranti, parchi a tema e di divertimento, impianti sportivi, ed ogni altra attività ritenuta utile al conseguimento degli scopi sociali;
- Gestire servizi pubblici in convenzione con Enti pubblici ed Amministrazioni riguardanti il settore turistico quali musei, centri visita, aree archeologiche, aree naturali e faunistiche, parcheggi, aree di sosta ed aree attrezzate;
- Stipulare accordi con Enti pubblici ed imprese private volti all'espansione del turismo ed alla realizzazione degli scopi sociali;
- Organizzare la logistica per il turismo fornendo anche servizi di trasporto volti a far aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio dei turisti;
- Gestire noleggi di attrezzature volte allo svolgimento delle attività sociali;
- Gestire rivendite di materiale ed attrezzature per lo svolgimento delle attività sociali;
- Gestire rivendite di prodotti locali e provenienti da aree montane e naturalistiche in generale;
- Promuovere ogni altra attività che, a giudizio del Consiglio Direttivo, corrisponda alle finalità associative.
L'elencazione precedente non costituisce limitazioni all'operato dell'Associazione che, su accettazione del Consiglio Direttivo, può svolgere altre attività nel pieno rispetto dello statuto e delle leggi vigenti. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti ma potrà assumere lavoratori dipendenti e servirsi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Art. 3 - Soci
Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile ovvero, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, e dei suoi organi. Il rapporto associativo termina il 31 dicembre di ogni anno. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione e/o rinnovare la propria adesione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La presentazione della domanda di ammissione farà conseguire efficacemente la qualità di socio che, in seguito, dovrà essere ratificata o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La mancata comunicazione contraria entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda conferma la ratifica a socio. L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata nei tempi e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione. La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa ed a tutte le attività proposte. I soci sono tenuti, nei tempi e nei modi, al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- Al 31 dicembre di ogni anno;
- Per dimissioni volontarie durante il corso dell'anno solare;
- Per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento;
- Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per azioni e/o per condotta che costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. L'associato radiato non potrà più essere ammesso;
- Per scioglimento dell'Associazione come regolato dal presente statuto.
Art. 4 - Organi e Struttura dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Art. 5 - L'Assemblea dei soci
Convocazione e funzionamento
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede legale dell'Associazione; altresì con eventuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.
L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
- Almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
- Almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede legale dell'Associazione o comunque in luogo idoneo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
L'assemblea nomina un segretario e se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle stesse.
Il Presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e se nominati, dagli scrutatori.
Partecipazione all'assemblea
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, due associati.
Assemblea ordinaria
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, con priorità nell'ordine del giorno, l'approvazione del rendiconto economico. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali. Nomina, per elezione a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo e tratta tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.
Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- Approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- Revoca prima della scadenza della carica, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo ed elezione degli organi sociali elettivi decaduti.
- Scioglimento dell'Associazione;
Validità assembleare
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza del 50% più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti escluse le deleghe.
Art. 6 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' presieduto dal Presidente ed è composto da un massimo di sei consiglieri che durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili più volte. Fino alla sua nuova costituzione le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni sei mesi od ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione va effettuata attraverso comunicazione per posta ordinaria e/o posta elettronica, quindici giorni prima della data di convocazione. Le convocazioni devono specificare luogo, data, ora ed ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica, anche non contemporanea, della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.
Il Consiglio Direttivo:
- Convoca l'Assemblea dei Soci;
- Elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- Designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività e per lo svolgimento della vita associativa;
- Determina le quote associative annuali;
- Redige il programma delle attività;
- Attua le finalità previste dal presente statuto e le decisioni prese dell'assemblea;
- Redige i regolamenti interni;
- Delibera sulle domande di ammissioni dei soci;
- Predispone il rendiconto economico, il bilancio preventivo e consuntivo;
- Provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Delibera provvedimenti disciplinari di radiazione nei confronti dei soci;
- Delibera l'assegnazione di fondi sociali per le varie attività ed iniziative dell'Associazione.
Art. 7 - Il Presidente ed il Vice Presidente
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere decisioni nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporle a ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od inadempimento. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziare e patrimoniali al nuovo Presidente entro un mese dall'elezione di questi, redigendo un apposito verbale controfirmato da entrambi e portato in visione al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 8 - Il Segretario
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci, che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso. Dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e sovrintende gli incarichi amministrativi dell'Associazione. Tiene l'archivio degli atti amministrativi dell'Associazione.
Art. 9 - Il Tesoriere Il Tesoriere dà attuazione alle delibere di spesa, previa approvazione del Consiglio Direttivo; sovrintende l'amministrazione contabile dell'Associazione, gestisce il magazzino ed i beni dell'Associazione e predispone il rendiconto economico, il bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 10 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche tra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 11 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni (somme liquide, beni mobili ed immobili, conti correnti e crediti) di proprietà dell'Associazione, e che ad essa pervengono da parte di chiunque, per il raggiungimento dei suoi scopi.
L'Associazione trae risorse per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- Quote e contributi degli associati;
- Contributi di Enti pubblici;
- Contributi privati;
- Elargizioni e lasciti testamentari di soggetti pubblici e privati;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Eventuali entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizi, conformi con gli scopi dell'associazione;
- Noleggio di attrezzature di proprietà dell'associazione, acquistate per il perseguimento degli scopi associativi;
- Beni mobili ed immobili;
- Entrate derivanti da iniziative di finanziamento, quali feste, manifestazioni o sottoscrizioni;
- Entrate varie.
Il fondo comune è indivisibile. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico è presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.
L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio Direttivo delibera la destinazione dei proventi derivanti dalle attività organizzate durante l'anno, in armonia con le finalità dell'associazione.
In particolare tali utilizzi possono essere:
- Acquisto di materiale ed attrezzature necessari per le attività;
- Acquisto di beni mobili ed immobili per lo svolgimento della vita associativa e delle sue attività;
- Eventuali rimborsi spese.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È fatto assoluto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione. Tutti i materiali acquistati con i fondi sociali sono di proprietà dell'Associazione, non possono essere venduti se non per autorizzazione del Consiglio Direttivo. Sono previsti dei rimborsi spesa, per i soci che sostengono spese per lo svolgimento delle attività sociali, e per la promozione degli scopi dell'Associazione.
In caso di scioglimento dell'Associazione tutto il patrimonio sarà devoluto, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, ad associazioni aventi scopi analoghi, associazioni di volontariato o ad Enti con finalità di salvaguardia e promozione dell'ambiente naturale.
Art. 12 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno trequarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio che sarà devoluto ad associazioni aventi scopi analoghi, associazioni di volontariato o ad Enti con finalità di salvaguardia e promozione dell'ambiente naturale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 13 - Controversie
Le controversie relative alla vita dell'Associazione, che dovessero insorgere fra soci o fra soci ed organi dell'Associazione; non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga tentata una conciliazione tra le parti, entro sessanta giorni dalla data della controversia. Dopo tale termine ed in mancanza di un accordo tra le parti, può essere avviato il normale iter verso l'autorità giudiziaria.
L'organo competente per la conciliazione delle controversie tra i soci, è il Presidente.
L'organo competente per la conciliazione delle controversie tra i soci e gli organi dell'Associazione, è il Consiglio Direttivo.
Art. 14 - Disposizioni finali
Per
quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento al Codice
Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.